La Legge di Bilancio 2026 conferma un sistema previdenziale sempre più duale. Da un lato, la previdenza pubblica resta il pilastro fondamentale, ma con margini di tutela più limitati: requisiti più stringenti, attenzione alla sostenibilità finanziaria e progressiva riduzione delle uscite anticipate generalizzate. In questo contesto, la pensione pubblica garantisce una base di sicurezza, ma difficilmente potrà assicurare livelli di reddito paragonabili a quelli delle generazioni passate.
Dall’altro lato, la manovra segna un deciso rafforzamento della previdenza complementare, ormai riconosciuta come componente strutturale e indispensabile del reddito pensionistico futuro. Incentivi fiscali confermati e aggiornati, nuove modalità di adesione, maggiore flessibilità nelle prestazioni e strategie di investimento più evolute indicano una scelta chiara: colmare il divario crescente tra ultimo stipendio e pensione pubblica.
Il messaggio di fondo è chiaro: il futuro previdenziale dipende sempre più dalla capacità individuale di pianificare in modo consapevole e tempestivo.
In questo scenario, la consulenza previdenziale personalizzata diventa centrale. Analizzare la propria storia contributiva, stimare l’impatto degli adeguamenti automatici dei requisiti e individuare le soluzioni più efficaci è essenziale per massimizzare il risultato finale.
Nel dettaglio, ecco cosa prevede la manovra 2026 per la Previdenza Pubblica.
1. Aumento graduale dei requisiti La Manovra conferma, il meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, seppure l’aumento venga introdotto in modo graduale; nel 2027, l’aumento per il requisito anagrafico e contributivo sarà limitato a 1 mese e, a partire dal 2028, entrerà a regime l’aumento complessivo di 3 mesi.
Anno
Vecchiaia ordinaria
Anticipata ordinaria – Uomini
Anticipata ordinaria – Donne
Vecchiaia contributiva
Anticipata contributiva
2026
67 anni di età Almeno 20 anni di contribut
42 anni e 10 mesi di contributi
41 anni e 1o mesi di contributi
71 anni
64 anni
2027
67 anni e 1 mese di età Almeno 20 anni di contributi
42 anni e 11 mesi di contributi
41 anni e 11 mesi di contributi
71 anni e 1 mesedi età
Almeno 5 anni di contributi
64 anni e 1 mese di età
20 anni e 1 mese di contributi
2028
67 anni e 3 mesi di età
Almeno 20 anni di contributi
43 anni e 1 mese di contributi
42 anni e 1 mese di contributi
71 anni e 3 mesi di età
Almeno 5 anni di contributi
64 anni e 3 mesi di età
20 anni e 3 mesi di contributi
* Per la pensione anticipata contributiva è richiesto un importo minimo pari a 3 volte l’assegno sociale; ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.
2. Bonus Giorgetti: incentivo a restare al lavoro Il Bonus Giorgetti è confermato e incentiva i lavoratori (pubblici e privati) che hanno già maturato i requisiti per la pensione anticipata a proseguire l’attività lavorativa senza penalizzazioni fiscali e con un incremento netto della retribuzione mensile. La misura consente al lavoratore di:
ottenere un vantaggio economico in quanto la quota contributiva a carico del lavoratore viene erogata con un aumento netto instipendio del 9,19% circa
ricevere tale importo direttamente in busta paga, aumentando la liquidità mensile disponibile
Al contempo:
la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro continua a essere regolarmente versata all’INPS;
l’importo riconosciuto in busta paga non è imponibile fiscalmente, quindi non è soggetto a tassazione IRPEF.
3. Eliminate Opzione Donna e Quota 103 Le uscite anticipate di Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) e Opzione Donna saranno valide solo per chi ha già maturato i requisiti al 31/12/2025, ma non prorogate per il 2026.
4. Abrogato il cumulo tra pensione pubblica e previdenza complementare per l’uscita a 64 anni Con la Legge di Bilancio 2026, il Governo ha abrogato la possibilità, introdotta dalla precedente manovra finanziaria per i cosiddetti “contributivi puri” (lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996) di computare anche il valore teorico delle rendite della previdenza complementare ai fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile necessario per accedere alla pensione anticipata contributiva a 64 anni. Pertanto, il diritto alla pensione anticipata contributiva si consegue con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione, ma solo se l’importo della prima rata di pensione risulta pari ad almeno tre volte l’assegno sociale, soglia ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli. La previdenza complementare non può più aiutare ad anticipare l’accesso alla pensione pubblica, ma resta fondamentale per integrare il reddito pensionistico.
Di seguito, tutte le novità introdotte dalla manovra 2026 relativamente alla Previdenza Complementare.
1. Innalzamento della deducibilità fiscale Dal 2026 il limite massimo di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare viene innalzato, dagli attuali 5.164,57 euro, a 5.300 euro annui. L’aumento del tetto di deducibilità comporta anche un aggiornamento dei parametri dell’“extra deducibilità” riservata ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 2007. Per questi soggetti resta, infatti, la possibilità di recuperare negli anni successivi la deducibilità dei versamenti non effettuati nei primi cinque anni di adesione a un fondo pensione, ora sulla base del nuovo limite più elevato. La misura rafforza ulteriormente la convenienza fiscale della previdenza complementare, incentivando una pianificazione previdenziale anticipata e continuativa, soprattutto per le generazioni più giovani.
2. Più flessibilità e più capitale al pensionamento Le nuove disposizioni ampliano in modo significativo le modalità di utilizzo del montante accumulato nella previdenza complementare al momento del pensionamento. In primo luogo, viene innalzata dal 50% al 60% la soglia del montante percepibile in forma di capitale, incrementando la liquidità immediatamente disponibile per il pensionato.
Accanto alla tradizionale rendita vitalizia, vengono introdotte nuove opzioni di erogazione:
Rendita a durata definita, analoga alla RITA, erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'aderente, con rata annuale calcolata dividendo il montante per gli anni di erogazione;
Prelievi liberamente determinabili, che consentono maggiore autonomia nella gestione delle somme;
Erogazione frazionata del montante, distribuita su un periodo non inferiore a cinque anni.
Un elemento centrale è che tutte queste prestazioni sono erogate direttamente dalla forma pensionistica complementare: il capitale resta investito e fruttifero per tutta la durata dell’erogazione, continuando a generare rendimento.
3. Regime fiscale agevolato Dal punto di vista fiscale:
la rendita a durata definita e i prelievi programmati sono tassati come prestazioni finali, con aliquota del 15%, riducibile dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%;
per l’erogazione frazionata si applica una ritenuta del 20%, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un massimo di 5 punti.
Nel complesso, le novità rafforzano la flessibilità in uscita e il ruolo della previdenza complementare come strumento di pianificazione personalizzata del reddito pensionistico, consentendo di modulare tempi, importi e fiscalità in funzione delle esigenze individuali.
4. Libera portabilità dei contributi Viene abrogata la parte della norma che limitava il conferimento del TFR maturando e del contributo a carico del datore di lavoro ai soli fondi pensione negoziali o a quelli espressamente individuati dalla contrattazione. Con questa modifica, il lavoratore non solo può continuare a trasferire liberamente la propria posizione previdenziale verso qualsiasi fondo pensione, ma può anche mantenere il diritto al contributo datoriale futuro anche in caso di adesione a fondi aperti o PIP, finora generalmente esclusi. Si tratta di un cambiamento di grande portata, che amplia in modo significativo la libertà di scelta del lavoratore e rafforza la portabilità effettiva dei diritti previdenziali. Al tempo stesso, la maggiore apertura del mercato richiede una valutazione attenta dei costi di gestione dei diversi fondi, poiché strumenti con spese elevate possono incidere negativamente sul montante finale disponibile al pensionamento. La riforma rafforza quindi il ruolo della consulenza previdenziale personalizzata, chiamata a bilanciare maggiore libertà con scelte consapevoli ed economicamente efficienti.
5. TFR al Fondo di Tesoreria: nuovi obblighi dal 2026 Dal 1° gennaio 2026 viene ampliata la platea delle aziende obbligate a versare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS, anziché mantenerlo accantonato in azienda. La manovra prevede il superamento del limite dimensionale dei 50 dipendenti “cristallizzato” al primo anno di attività , estendendo l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria anche alle imprese che raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi alla costituzione dell'impresa, oltre a ridurre progressivamente il limite dimensionale che comporta l'obbligo di versamento (da 60 dipendenti nel biennio 2026- 2027 a 40 dipendenti dal 2032). L’estensione dell’obbligo comporta un impatto sui flussi di cassa per molte imprese finora escluse. Questo potrebbe spingere le aziende a guardare con maggiore interesse alle soluzioni di previdenza complementare, anche in considerazione delle agevolazioni fiscali e delle opportunità di gestione del TFR alternative alla permanenza in azienda.
6. Adesione automatica per i lavoratori di prima assunzione La manovra 2026 rafforza l’adesione automatica alla previdenza complementare, trasformandola da strumento residuale a meccanismo centrale di ingresso nel sistema previdenziale, soprattutto per le nuove generazioni. Dal 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato che avviano il primo rapporto di lavoro sono automaticamente iscritti a una forma di previdenza complementare (fondo negoziale di categoria). Il lavoratore mantiene la possibilità di optare diversamente entro 60 giorni dall’assunzione, scegliendo di destinare il TFR a un altro fondo pensione liberamente scelto o mantenere il TFR in azienda o, se previsto, presso il Fondo di Tesoreria INPS. In assenza di una scelta esplicita, il datore di lavoro avvia i versamenti al fondo individuato dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, includendo anche le somme maturate dalla data di assunzione.
7. Addio al comparto garantito di default: arriva il modello “lifecycle” Con l’adesione automatica ai fondi pensione, la Legge di Bilancio 2026 supera il tradizionale comparto garantito come opzione di default per i nuovi iscritti. I fondi pensione sono ora tenuti a definire in modo puntuale criteri di investimento coerenti con il profilo temporale e anagrafico degli aderenti. Il nuovo approccio impone che i contributi e il TFR conferiti in via automatica siano investiti in percorsi “lifecycle”, caratterizzati da una gestione dinamica e progressiva del rischio. La finalità della riforma è ottimizzare il rendimento nel lungo periodo ed evitare che gli iscritti “taciti”, in particolare i più giovani, vengano penalizzati dall’inserimento automatico in comparti garantiti che, pur offrendo stabilità nel breve termine, risultano meno efficienti per la costruzione del montante pensionistico nel lungo periodo. In sintesi, il passaggio al lifecycle segna un’evoluzione culturale e tecnica della previdenza complementare, orientata a migliorare l’adeguatezza delle pensioni future attraverso una gestione più coerente con il tempo e gli obiettivi previdenziali degli iscritti.
Il presente documento ha finalità esclusivamente informativa con lo scopo di favorire l’educazione finanziaria. Non costituisce, né intende costituire, un’offerta o una sollecitazione all’acquisto/sottoscrizione e/o alla vendita di strumenti finanziari o, in genere, all’investimento, né costituisce consulenza in materia di investimenti. Prima di effettuare scelte di investimento in uno strumento finanziario, l’investitore è tenuto a leggere la documentazione ufficiale dello stesso, riportante la natura, le caratteristiche e i rischi dello strumento finanziario, ciò al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli. Gli articoli, i materiali, i contenuti ed i servizi presenti sono destinati ad un utilizzo personale e non professionale e non possono essere copiati, trasmessi, pubblicati, distribuiti o sfruttati commercialmente senza l’esplicito consenso scritto di BPER Banca Private Cesare Ponti. Tutti i materiali pubblicati, inclusi a titolo esemplificativo, articoli di informazione, fotografie, immagini, illustrazioni, sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore e sono di proprietà dell’editore o di chi legittimamente disponga dei diritti relativi. Le informazioni contenute nel presente documento si basano su fonti ritenute attendibili; tuttavia, la Banca non ha effettuato una verifica indipendente relativa a tali informazioni e declina ogni responsabilità a riguardo. BPER Banca Private Cesare Ponti non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti dall’utilizzo della presente pubblicazione. Quanto ad eventuali richiami di natura fiscale qui contenuti, va rilevato che i livelli e le basi di tassazione a cui fanno riferimento gli articoli pubblicati sono suscettibili di cambiamenti rispetto alla data di pubblicazione e possono incidere sul valore dell’investimento; inoltre, qualsiasi eventuale informazione riportata circa un trattamento fiscale particolare dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore, passibile di variazione nel tempo. Le informazioni qui contenute sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e sono pertanto suscettibili di variazioni in qualsiasi momento dopo la pubblicazione, senza alcun obbligo da parte di BPER Banca Private Cesare Ponti. di comunicare tali modifiche a coloro che abbiamo fruito in precedenza del contenuto del documento. La distribuzione di questo documento in altre giurisdizioni può essere soggetta a restrizioni e pertanto le persone alle quali dovesse pervenire tale documento si dovranno informare sull’esistenza di tali restrizioni ed osservarle.
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